(Regolamento-art. 89)
 
                              Art. 89. 
 
  Il versamento dei  residui  risultanti  al  30  giugno  1900  viene
eseguito in sei rate eguali annuali,  entro  il  mese  di  luglio  di
ciascun esercizio a decorrere dal 1900-1901. 
 
  Il versamento delle assegnazioni di competenza e' fatto in tre rate
eguali, entro i mesi  di  ottobre,  febbraio  ed  aprile  di  ciascun
esercizio.