Art. 89. Il versamento dei residui risultanti al 30 giugno 1900 viene eseguito in sei rate eguali annuali, entro il mese di luglio di ciascun esercizio a decorrere dal 1900-1901. Il versamento delle assegnazioni di competenza e' fatto in tre rate eguali, entro i mesi di ottobre, febbraio ed aprile di ciascun esercizio.