(Regolamento-art. 90)
 
                              Art. 90. 
 
  Se nel corso di un esercizio finanziario  occorrano  pagamenti  sul
fondo dei residui in misura superiore all'ammontare della rata  annua
di cui al precedente  articolo,  il  Ministero  dei  Lavori  Pubblici
promuove  da  quello  del  Tesoro  i   provvedimenti   relativi   pel
corrispondente maggior versamento alla Cassa dei depositi e prestiti,
onde assicurare il rimborso delle maggiori somme da erogarsi.