(Regolamento-art. 93)
 
                              Art. 93. 
 
  I pagamenti, che occorre di fare prima della scadenza  dei  termini
entro i quali debbono essere  eseguiti  alla  Cassa  dei  depositi  e
prestiti i versamenti dei fondi di competenza,  di  cui  all'articolo
125, sono rimborsati al Tesoro, appena i  versamenti  stessi  abbiano
avuto luogo.