(Regolamento-art. 95)
 
                              Art. 95. 
 
  In esecuzione del disposto dell'articolo 68, ultimo capoverso,  del
testo unico della legge 22  marzo  1900,  n.  95,  l'ammontare  degli
interessi liquidati, tanto sul conto corrente  principale  quanto  su
quello speciale, e' dalla Direzione generale della Cassa  depositi  e
prestiti versato in Tesoreria in conto di  «Entrate  effettive»,  con
imputazione al  corrispondente  capitolo  inscritto  nello  stato  di
previsione dell'entrata con  la  seguente  denominazione:  «Interessi
liquidati  dalla  Cassa  depositi  e  prestiti  sul  conto   corrente
istituito per  il  servizio  delle  bonifiche  in  base  al  disposto
dell'articolo 67 della legge medesima». 
 
  L'importo degli interessi come sopra versati in Tesoreria  e',  con
decreto del Ministero del tesoro da registrarsi alla Corte dei conti,
portato in aumento alla dotazione del capitolo iscritto  nello  stato
di previsione della spesa del Ministero dei lavori  pubblici  tra  le
spese straordinarie di bonifica con la denominazione seguente: «Fondo
di riserva per provvedere alle spese indicate nelle lettere  a),  b),
c), d), e) dell'articolo 66 della legge  stessa,  e  ad  altre  spese
necessarie per le opere di bonifica in base al disposto dell'articolo
69, secondo comma, della stessa legge». 
 
  Col predetto decreto del Ministero del tesoro e' inoltre provveduto
alle conseguenti variazioni in aumento nelle Partite di  giro,  tanto
dello stato di  previsione  della  spesa  del  Ministero  dei  lavori
pubblici, quanto di quello dell'entrata,  per  modo  che  l'importare
degli interessi liquidati  possa  affluire  senza  indugio  al  conto
corrente speciale istituito presso la Cassa dei depositi e prestiti.