Art. 24. (Art. 111 legge 20 marzo 1865, allegato F). Ordinato e reso obbligatorio il Consorzio, l'assemblea generale degli interessati procede alla nomina di una Deputazione o Consiglio d'amministrazione ed alla formazione di uno speciale statuto o regolamento, e delibera sul modo di eseguire le opere e sui relativi progetti tecnici.