(Testo unico-art. 26)
 
                              Art. 26. 
 
               (Art. 114 legge 30 marzo 1893, n. 173). 
 
  Un Consorzio istituito  per  l'eseguimento  di  un'opera  s'intende
continuativo  per  la  sua  perpetua  conservazione,  salvo  che   la
sopravvenienza di qualche variazione nel corso del fiume, torrente  o
canale, consenta di abbandonare la detta opera; od una variazione  di
circostanze obblighi ad ampliare, restringere o  comunque  modificare
il Consorzio stesso. 
 
  La cessazione o le modificazioni essenziali del  Consorzio  debbono
essere deliberate ed approvate nei modi stabiliti per la costituzione
di un nuovo Consorzio. 
 
  I terreni destinati al rimboscamento o rinsodamento,  agli  effetti
del presente testo unico, sono senza altra formalita'  sottoposti  al
vincolo forestale, e ad essi si applicano le  disposizioni  dell'art.
18 della legge 1° marzo 1888, n. 5238 (serie 3ª).