Art. 26. (Art. 114 legge 30 marzo 1893, n. 173). Un Consorzio istituito per l'eseguimento di un'opera s'intende continuativo per la sua perpetua conservazione, salvo che la sopravvenienza di qualche variazione nel corso del fiume, torrente o canale, consenta di abbandonare la detta opera; od una variazione di circostanze obblighi ad ampliare, restringere o comunque modificare il Consorzio stesso. La cessazione o le modificazioni essenziali del Consorzio debbono essere deliberate ed approvate nei modi stabiliti per la costituzione di un nuovo Consorzio. I terreni destinati al rimboscamento o rinsodamento, agli effetti del presente testo unico, sono senza altra formalita' sottoposti al vincolo forestale, e ad essi si applicano le disposizioni dell'art. 18 della legge 1° marzo 1888, n. 5238 (serie 3ª).