(Testo unico-art. 27)
 
                              Art. 27. 
 
             (Art. 115 legge 20 marzo 1865, allegato F). 
 
  Trattandosi di  opere  per  le  quali  possono  essere  chiamati  a
contribuire  lo  Stato  o  le  provincie,  il   Consorzio   formatosi
regolarmente  fa  istanza  in  assemblea  generale  per  ottenere  il
concorso sovraccennato. 
 
  Le relative deliberazioni sono comunicate al Consiglio  provinciale
ed al Ministero dei Lavori Pubblici per la loro adesione  al  chiesto
concorso. 
 
  Qualora il  Ministero  predetto  od  il  Consiglio  provinciale  si
rifiutino al concorso, il Consorzio potra' reclamare al Re, il  quale
decide sull'avviso del Consiglio di Stato,  e  sentito  il  Consiglio
superiore dei Lavori pubblici. 
 
  Nei casi in cui e' assentito il concorso, il Governo e la provincia
saranno rappresentati nelle assemblee  generali  e  nei  Consigli  di
amministrazione del Consorzio, e le deliberazioni che importino spesa
non saranno valide senza l'approvazione rispettivamente del  prefetto
e della Deputazione provinciale.