(Testo unico-art. 28)
 
                              Art. 28. 
 
             (Art. 117 legge 20 marzo 1865, allegato F). 
 
  Gli statuti e regolamenti dei Consorzi saranno approvati, omologati
e fatti soggetto di ricorso, secondo le norme sancite dagli  articoli
21 e 22 per la costituzione dei Consorzi stessi.