(Testo unico-art. 29)
 
                              Art. 29. 
 
             (Art. 118 legge 20 marzo 1865, allegato F). 
 
  I bilanci dei consorzi sono deliberati dalle assemblee  generali  o
dal  Consiglio  dei  delegati  nel  caso   previsto   dall'art.   25,
coll'approvazione o del prefetto  o  della  Deputazione  provinciale,
quando o lo Stato o la provincia concorrano nelle spese. 
 
  Le altre deliberazioni delle assemblee  generali  e  del  Consiglio
d'amministrazione sono soggette  alle  prescrizioni  di  legge  sulle
deliberazioni  dei  Consigli  e  Giunte  comunali,  in  quanto  dagli
speciali statuti e regolamenti non si provveda altrimenti.