Art. 29. (Art. 118 legge 20 marzo 1865, allegato F). I bilanci dei consorzi sono deliberati dalle assemblee generali o dal Consiglio dei delegati nel caso previsto dall'art. 25, coll'approvazione o del prefetto o della Deputazione provinciale, quando o lo Stato o la provincia concorrano nelle spese. Le altre deliberazioni delle assemblee generali e del Consiglio d'amministrazione sono soggette alle prescrizioni di legge sulle deliberazioni dei Consigli e Giunte comunali, in quanto dagli speciali statuti e regolamenti non si provveda altrimenti.