Art. 30. (Art. 119 legge 20 marzo 1865, allegato F). La misura della imposta prediale per ciascun fondo serve di base al riparto dei contributi nei Consorzi, salve le consuetudini e convenzioni speciali, e salvi gli effetti della diversa tangente, come al primo Capoverso dell'articolo 18. Il valore imponibile dei beni indicati nel primo Capoverso dell'articolo suddetto sara' determinato dal Consorzio, ed in caso di contestazione, stabilito dalla Giunta provinciale amministrativa, sentiti gli interessati. L'esazione delle quote di contributo si fara' colle norme e coi privilegi della imposta fondiaria.