(Testo unico-art. 30)
 
                              Art. 30. 
 
             (Art. 119 legge 20 marzo 1865, allegato F). 
 
  La misura della imposta prediale per ciascun fondo serve di base al
riparto  dei  contributi  nei  Consorzi,  salve  le  consuetudini   e
convenzioni speciali, e salvi gli  effetti  della  diversa  tangente,
come al primo Capoverso dell'articolo 18. 
 
  Il  valore  imponibile  dei  beni  indicati  nel  primo   Capoverso
dell'articolo suddetto sara' determinato dal Consorzio, ed in caso di
contestazione, stabilito  dalla  Giunta  provinciale  amministrativa,
sentiti gli interessati. 
 
  L'esazione delle quote di contributo si fara'  colle  norme  e  coi
privilegi della imposta fondiaria.