(Testo unico-art. 31)
 
                              Art. 31. 
 
(Prima parte art. 116 e ultima parte art. 175 legge  20  marzo  1865,
                            allegato F). 
 
  I Consorzi esistenti  sono  conservati  e  tanto  nella  esecuzione
quanto nella manutenzione delle opere continueranno a  procedere  con
osservanza delle norme prescritte dalla loro istituzione. 
 
  Il Governo promuovera' le istituzioni dei Consorzi o la riforma  di
quelli esistenti, ove sia bisogno, per le spese  idrauliche  relative
alle opere della seconda, della terza e della quarta categoria.