Art. 31. (Prima parte art. 116 e ultima parte art. 175 legge 20 marzo 1865, allegato F). I Consorzi esistenti sono conservati e tanto nella esecuzione quanto nella manutenzione delle opere continueranno a procedere con osservanza delle norme prescritte dalla loro istituzione. Il Governo promuovera' le istituzioni dei Consorzi o la riforma di quelli esistenti, ove sia bisogno, per le spese idrauliche relative alle opere della seconda, della terza e della quarta categoria.