(Regolamento-art. 100)
 
                              Art. 100. 
 
 
  L'Ufficiale rogante deve custodire i  contratti  in  fascicoli  per
ordine cronologico e tenerne il repertorio. 
 
  I contratti di qualsiasi specie non sono mai da comprendersi fra le
carte da vendersi o da distruggersi.