Art. 101. I contratti a trattativa privata formati a termini dell'articolo 17 della legge sono stipulati, nell'interesse dell'amministrazione, dai funzionari indicati negli articoli 93 e 94 del presente regolamento. Per quelli risultanti da corrispondenza, secondo l'uso del commercio, le lettere dell'amministrazione debbono essere firmate da un funzionario delegato ai sensi dei suddetti articoli.