(Regolamento-art. 101)
 
                              Art. 101. 
 
 
  I contratti a trattativa privata formati a termini dell'articolo 17
della legge sono stipulati, nell'interesse dell'amministrazione,  dai
funzionari indicati negli articoli 93 e 94 del presente regolamento. 
 
  Per  quelli  risultanti  da  corrispondenza,  secondo   l'uso   del
commercio, le lettere dell'amministrazione debbono essere firmate  da
un funzionario delegato ai sensi dei suddetti articoli.