(Regolamento-art. 93)
 
                              Art. 93. 
 
 
  I contratti sono stipulati da  un  pubblico  ufficiale  delegato  a
rappresentare l'amministrazione. 
 
  La delegazione deriva dalla legge, dal presente regolamento  o  dai
regolamenti speciali delle singole amministrazioni. 
 
  In difetto deve risultare da  apposito  decreto  da  emettersi  dal
ministro e da unirsi al contratto.