(Regolamento-art. 94)
 
                              Art. 94. 
 
 
  I contratti  che  si  fanno  nelle  amministrazioni  centrali  sono
stipulati dai ministri, dai sottosegretari di Stato o  dai  direttori
generali o altri funzionari equiparati. 
 
  Negli uffici di  prefettura  sono  stipulati  dai  prefetti  o  dai
viceprefetti e in quelli di sottoprefettura dai sottoprefetti. 
 
  Nelle intendenze  di  finanza  i  contratti  sono  stipulati  dagli
intendenti  o  dai  vice-intendenti  e  nelle  altre  amministrazioni
compartimentali o provinciali dai loro direttori o dai funzionari che
normalmente ne fanno le veci. 
 
  In tutti gli altri uffici si stipulano dai rispettivi capi.