(Regolamento-art. 95)
 
                              Art. 95. 
 
 
  I contratti e i processi verbali di aggiudicazione,  nelle  aste  e
nelle licitazioni private, sono ricevuti da un funzionario  designato
quale ufficiale rogante, di grado non inferiore al nono. 
 
  Nelle amministrazioni centrali tale funzionario viene nominato  con
decreto del ministro e in quelle provinciali  o  compartimentali  con
decreto del capo di esse,  il  quale  ne  invia  copia  autentica  al
ministero da cui dipende. 
 
  L'ufficiale rogante autentica le copie degli atti originali, da lui
ricevuti, per ogni effetto di legge e rilascia le copie  stesse  alle
parti che ne facciano richiesta.