Art. 98. Per la validita' dei contratti per vendita di oggetti fuori d'uso deve, a tutela degli interessi erariali, prendere parte agli incanti ed intervenire alla stipulazione un agente dell'amministrazione finanziaria quando il valore di stima degli oggetti superi lire 10.000. Questo agente e' di volta in volta destinato dal ministero delle finanze o dall'intendente di finanza.