(Regolamento-art. 98)
 
                              Art. 98. 
 
 
  Per la validita' dei contratti per vendita di oggetti  fuori  d'uso
deve, a tutela degli interessi erariali, prendere parte agli  incanti
ed  intervenire  alla  stipulazione  un  agente  dell'amministrazione
finanziaria quando il valore  di  stima  degli  oggetti  superi  lire
10.000. 
 
  Questo agente e' di volta in volta destinato  dal  ministero  delle
finanze o dall'intendente di finanza.