(Regolamento-art. 99)
 
                              Art. 99. 
 
 
  I  contratti  stipulati  nella  forma  prescritta  dagli   articoli
precedenti hanno forza di titolo autentico per ogni effetto di  legge
e vanno percio' soggetti ad  ogni  formalita'  fiscale  voluta  dalle
leggi generali per gli atti pubblici. 
 
  Ad essi sono allegati i necessari documenti. 
 
  Degli  atti  amministrativi   approvati   con   decreti   Reali   o
ministeriali e contenenti norme di carattere regolamentare o capitoli
generali d'oneri  basta  fare  menzione,  senza  che  sia  d'uopo  di
allegarli.