Art. 99. I contratti stipulati nella forma prescritta dagli articoli precedenti hanno forza di titolo autentico per ogni effetto di legge e vanno percio' soggetti ad ogni formalita' fiscale voluta dalle leggi generali per gli atti pubblici. Ad essi sono allegati i necessari documenti. Degli atti amministrativi approvati con decreti Reali o ministeriali e contenenti norme di carattere regolamentare o capitoli generali d'oneri basta fare menzione, senza che sia d'uopo di allegarli.