(Codice Penale-art. 113)
                              Art. 113. 
 
                 (Cooperazione nel delitto colposo) 
 
  Nel delitto colposo,  quando  l'evento  e'  stato  cagionato  dalla
cooperazione di piu' persone, ciascuna di queste soggiace  alle  pene
stabilite per il delitto stesso. 
 
  La pena e' aumentata per chi ha determinato altri a  cooperare  nel
delitto, quando concorrono le condizioni stabilite nell'articolo  111
e nei numeri 3° e 4° dell'articolo 112.