(Codice di procedura penale-art. 78)
 
                               Art. 78 
 
               (Assunzione della qualita' di imputato) 
 
  Assume  la  qualita'  di   imputato   chi,   anche   senza   ordine
dell'Autorita'  giudiziaria,  e'   posto   in   stato   d'arresto   a
disposizione di questa ovvero colui al quale in un atto qualsiasi del
procedimento viene attribuito il reato. 
 
  Fuori dei casi preveduti dalla disposizione precedente,  quando  si
deve  compiere  un  atto  processuale  rispetto  al  quale  la  legge
riconosce un determinato diritto all'imputato, si considera tale  chi
nel rapporto, nel  referto,  nella  denuncia,  nella  querela,  nella
richiesta o nell'istanza e' indicato come reo, o risulta indiziato di
reita'.