Art. 78 (Assunzione della qualita' di imputato) Assume la qualita' di imputato chi, anche senza ordine dell'Autorita' giudiziaria, e' posto in stato d'arresto a disposizione di questa ovvero colui al quale in un atto qualsiasi del procedimento viene attribuito il reato. Fuori dei casi preveduti dalla disposizione precedente, quando si deve compiere un atto processuale rispetto al quale la legge riconosce un determinato diritto all'imputato, si considera tale chi nel rapporto, nel referto, nella denuncia, nella querela, nella richiesta o nell'istanza e' indicato come reo, o risulta indiziato di reita'.