(Codice di procedura penale-art. 79)
 
                               Art. 79 
 
   (Durata, cessazione e riassunzione della qualita' di imputato) 
 
  La qualita' di imputato si conserva  in  ogni  stato  e  grado  del
procedimento, fino alla sentenza o  al  decreto  indicato  nel  primo
capoverso dell'articolo 3. 
 
  Nondimeno riassumono la qualita' di imputato il prosciolto nei casi
indicati nella prima parte dell'articolo 404 e il condannato nel caso
indicato nell'articolo 565.