Art. 79 (Durata, cessazione e riassunzione della qualita' di imputato) La qualita' di imputato si conserva in ogni stato e grado del procedimento, fino alla sentenza o al decreto indicato nel primo capoverso dell'articolo 3. Nondimeno riassumono la qualita' di imputato il prosciolto nei casi indicati nella prima parte dell'articolo 404 e il condannato nel caso indicato nell'articolo 565.