Art. 80 (Istanze e altre dichiarazioni dell'imputato detenuto) Le istanze, dichiarazioni e impugnazioni autorizzate dalla legge sono proposte dall'imputato detenuto o internato in uno stabilimento per misura di sicurezza con atto ricevuto dal direttore dello stabilimento. Esse sono iscritte in apposito registro, devono essere immediatamente comunicate all'Autorita' competente, ed hanno efficacia come se fossero ricevute direttamente dall'Autorita' giudiziaria.