(Codice di procedura penale-art. 80)
 
                               Art. 80 
 
       (Istanze e altre dichiarazioni dell'imputato detenuto) 
 
  Le istanze, dichiarazioni e impugnazioni  autorizzate  dalla  legge
sono proposte dall'imputato detenuto o internato in uno  stabilimento
per misura  di  sicurezza  con  atto  ricevuto  dal  direttore  dello
stabilimento. Esse sono iscritte in apposito registro, devono  essere
immediatamente  comunicate   all'Autorita'   competente,   ed   hanno
efficacia  come  se  fossero  ricevute  direttamente   dall'Autorita'
giudiziaria.