(Codice di procedura penale-art. 81)
 
                               Art. 81 
 
  (Impossibilita' d'identificare l'imputato con le sue generalita') 
 
  L'impossibilita' d'identificare l'imputato  col  suo  vero  nome  e
cognome  e  con  le  altre  generalita'  non  ritarda  ne'   sospende
l'istruzione, il giudizio e l'esecuzione, quando e' certa l'identita'
fisica della persona.