(Codice di procedura penale-art. 82)
 
                               Art. 82 
 
                  (False generalita' dell'imputato) 
 
  Le false generalita' attribuite al  vero  imputato,  per  fatto  di
costui o di altri, anche se appartengono ad  una  diversa  persona  e
l'imputato stesso e'  stato  condannato  col  nome  di  questa,  sono
rettificate a norma dell'articolo 149 in qualsiasi stato e grado  del
procedimento  e  anche  nell'esecuzione,  salvo  quanto  e'  disposto
nell'articolo 584.