Art. 82 (False generalita' dell'imputato) Le false generalita' attribuite al vero imputato, per fatto di costui o di altri, anche se appartengono ad una diversa persona e l'imputato stesso e' stato condannato col nome di questa, sono rettificate a norma dell'articolo 149 in qualsiasi stato e grado del procedimento e anche nell'esecuzione, salvo quanto e' disposto nell'articolo 584.