Art. 83 (Accertamento dell'identita' personale dell'imputato) Se si hanno elementi di prova atti a far dubitare che la persona presente nell'istruzione o nel giudizio non sia quella contro la quale e' diretta l'azione penale, il giudice che procede all'istruzione o al giudizio provvede immediatamente in camera di consiglio anche d'ufficio ai necessari accertamenti con le forme stabilite negli articoli 630 e 631 e puo' disporre l'assunzione di perizie e di ogni altro mezzo di prova. In tal caso il corso del procedimento puo' essere sospeso; ma, se vi sono altri imputati del medesimo fatto, il procedimento puo' continuare contro di essi.