(Codice di procedura penale-art. 83)
 
                               Art. 83 
 
        (Accertamento dell'identita' personale dell'imputato) 
 
  Se si hanno elementi di prova atti a far dubitare  che  la  persona
presente nell'istruzione o nel giudizio  non  sia  quella  contro  la
quale  e'  diretta  l'azione   penale,   il   giudice   che   procede
all'istruzione o al giudizio provvede  immediatamente  in  camera  di
consiglio anche d'ufficio ai  necessari  accertamenti  con  le  forme
stabilite negli articoli 630 e 631 e puo'  disporre  l'assunzione  di
perizie e di ogni altro mezzo di prova. In  tal  caso  il  corso  del
procedimento puo' essere sospeso; ma, se vi sono altri  imputati  del
medesimo fatto, il procedimento puo' continuare contro di essi.