(Codice di procedura penale-art. 84)
 
                               Art. 84 
 
               (Mancata identificazione dell'imputato) 
 
  Quando il dubbio  menzionato  nell'articolo  precedente  non  viene
escluso dagli accertamenti eseguiti a norma dell'articolo stesso,  il
giudice  con  l'ordinanza  che  decide  sull'incidente  dichiara  non
ottenuta l'identificazione allo stato  degli  atti,  ordina  che  sia
sospesa l'istruzione o rinviato il giudizio riguardo alla persona non
potuta identificare, ne dispone la liberazione se detenuta,  e  manda
all'Autorita'  di  pubblica  sicurezza  di  procedere  ad   ulteriori
ricerche allo scopo di pervenire all'identificazione. 
 
  Quando l'incertezza e' stata cagionata dal fatto della persona  non
identificata,  il  giudice,  salva  l'azione  penale  se   il   fatto
costituisce reato,  puo'  ordinarne  la  liberazione  soltanto  verso
prestazione di cauzione o di malleveria, salvo che la persona  stessa
debba essere ricoverata in un manicomio. 
 
  L'ordinanza e' soggetta al ricorso per cassazione.