Art. 84 (Mancata identificazione dell'imputato) Quando il dubbio menzionato nell'articolo precedente non viene escluso dagli accertamenti eseguiti a norma dell'articolo stesso, il giudice con l'ordinanza che decide sull'incidente dichiara non ottenuta l'identificazione allo stato degli atti, ordina che sia sospesa l'istruzione o rinviato il giudizio riguardo alla persona non potuta identificare, ne dispone la liberazione se detenuta, e manda all'Autorita' di pubblica sicurezza di procedere ad ulteriori ricerche allo scopo di pervenire all'identificazione. Quando l'incertezza e' stata cagionata dal fatto della persona non identificata, il giudice, salva l'azione penale se il fatto costituisce reato, puo' ordinarne la liberazione soltanto verso prestazione di cauzione o di malleveria, salvo che la persona stessa debba essere ricoverata in un manicomio. L'ordinanza e' soggetta al ricorso per cassazione.