(Codice di procedura penale-art. 85)
 
                               Art. 85 
 
(Dubbio  sull'identita'  personale  dell'imputato  nel  giudizio   di
                             cassazione) 
 
  Quando il dubbio sull'identita' personale dell'imputato  sorge  nel
giudizio di cassazione la corte se lo ritiene fondato  delega,  anche
d'ufficio,  l'istruzione  sull'incidente  alla  sezione   istruttoria
presso  la  corte  d'appello  del  distretto  in  cui  fu  emesso  il
provvedimento impugnato,  e  provvede  nel  modo  stabilito  nei  due
articoli precedenti.