Art. 85 (Dubbio sull'identita' personale dell'imputato nel giudizio di cassazione) Quando il dubbio sull'identita' personale dell'imputato sorge nel giudizio di cassazione la corte se lo ritiene fondato delega, anche d'ufficio, l'istruzione sull'incidente alla sezione istruttoria presso la corte d'appello del distretto in cui fu emesso il provvedimento impugnato, e provvede nel modo stabilito nei due articoli precedenti.