(Codice di procedura penale-art. 86)
 
                               Art. 86 
 
(Dubbio  sull'identita'   personale   dell'imputato   nell'istruzione
                              sommaria) 
 
  Quando  il  dubbio  sull'identita'  personale  dell'imputato  sorge
durante l'istruzione sommaria,  il  pubblico  ministero  richiede  il
giudice  istruttore  perche'  proceda  all'istruzione  formale,   con
l'osservanza delle norme stabilite negli articoli 83 e 84.