Art. 86 (Dubbio sull'identita' personale dell'imputato nell'istruzione sommaria) Quando il dubbio sull'identita' personale dell'imputato sorge durante l'istruzione sommaria, il pubblico ministero richiede il giudice istruttore perche' proceda all'istruzione formale, con l'osservanza delle norme stabilite negli articoli 83 e 84.