Art. 87 (Errore di persona relativo all'imputato) Quando in qualsiasi stato e grado del procedimento risulta evidente che si procede contro un determinato imputato per errore di persona, il giudice anche d'ufficio pronuncia immediatamente, in camera di consiglio sentenza con cui dichiara non doversi procedere enunciandone la causa nel dispositivo. Tale provvedimento non puo' essere differito in alcun caso, neppure quando si procede contemporaneamente contro altri imputati per lo stesso fatto.