(Codice di procedura penale-art. 87)
 
                               Art. 87 
 
              (Errore di persona relativo all'imputato) 
 
  Quando in qualsiasi stato e grado del procedimento risulta evidente
che si procede contro un determinato imputato per errore di  persona,
il giudice anche d'ufficio pronuncia  immediatamente,  in  camera  di
consiglio  sentenza  con   cui   dichiara   non   doversi   procedere
enunciandone la causa nel dispositivo. Tale  provvedimento  non  puo'
essere  differito  in  alcun  caso,   neppure   quando   si   procede
contemporaneamente contro altri imputati per lo stesso fatto.