(Codice di procedura penale-art. 88)
 
                               Art. 88 
 
           (Infermita' di mente sopravvenuta all'imputato) 
 
  Quando l'imputato viene a trovarsi in tale stato di  infermita'  di
mente da escludere la capacita' d'intendere o di volere, il  giudice,
se non deve pronunciare sentenza di proscioglimento, e  salvo  quanto
e' stabilito negli articoli 245 e 258, dispone con ordinanza in  ogni
stato  e  grado  del  procedimento  di  merito  la  sospensione   del
procedimento.  In  tal  caso   ordina   ove   occorra   il   ricovero
dell'imputato in un manicomio pubblico, preferibilmente  giudiziario.
Per gli accertamenti necessari il giudice  puo'  anche  ordinare  una
perizia. 
 
  Se lo stato d'infermita' di mente risulta prima che il giudice  sia
stato investito dell'azione penale, il giudice istruttore provvede su
richiesta del pubblico ministero a norma della prima parte di  questo
articolo. Il pretore provvede d'ufficio, informandone il  procuratore
del Re. 
 
  Qualora l'imputato riacquisti la  predetta  capacita',  il  giudice
ordina che il procedimento riprenda il suo corso. 
 
  La  sospensione  del  procedimento  non  impedisce  al  giudice  di
compiere gli atti necessari per l'accertamento del reato. 
 
  La parte civile e il  pubblico  ministero  quando  agisce  a  norma
dell'articolo 105 possono dopo l'ordinanza di sospensione  esercitare
l'azione   davanti   al   giudice   civile,   indipendentemente   dal
procedimento  penale,  senza  pregiudizio  della  facolta'   indicata
nell'articolo 24 nel caso in cui il procedimento penale  riprenda  il
suo corso.