Art. 88 (Infermita' di mente sopravvenuta all'imputato) Quando l'imputato viene a trovarsi in tale stato di infermita' di mente da escludere la capacita' d'intendere o di volere, il giudice, se non deve pronunciare sentenza di proscioglimento, e salvo quanto e' stabilito negli articoli 245 e 258, dispone con ordinanza in ogni stato e grado del procedimento di merito la sospensione del procedimento. In tal caso ordina ove occorra il ricovero dell'imputato in un manicomio pubblico, preferibilmente giudiziario. Per gli accertamenti necessari il giudice puo' anche ordinare una perizia. Se lo stato d'infermita' di mente risulta prima che il giudice sia stato investito dell'azione penale, il giudice istruttore provvede su richiesta del pubblico ministero a norma della prima parte di questo articolo. Il pretore provvede d'ufficio, informandone il procuratore del Re. Qualora l'imputato riacquisti la predetta capacita', il giudice ordina che il procedimento riprenda il suo corso. La sospensione del procedimento non impedisce al giudice di compiere gli atti necessari per l'accertamento del reato. La parte civile e il pubblico ministero quando agisce a norma dell'articolo 105 possono dopo l'ordinanza di sospensione esercitare l'azione davanti al giudice civile, indipendentemente dal procedimento penale, senza pregiudizio della facolta' indicata nell'articolo 24 nel caso in cui il procedimento penale riprenda il suo corso.