(Codice di procedura penale-art. 89)
 
                               Art. 89 
 
                 (Dubbio sulla morte dell'imputato) 
 
  In ogni stato e grado del procedimento, quando sorge fondato dubbio
sull'esistenza  in  vita  dell'imputato,  il  giudice   dispone   con
ordinanza la  sospensione  del  procedimento.  Tale  sospensione  non
impedisce il compimento degli atti necessari per  l'accertamento  del
reato. 
 
  Se in seguito e' accertata l'esistenza in  vita  dell'imputato,  la
predetta ordinanza e' revocata e il procedimento penale  riprende  il
suo corso. Se risulta la morte dell'imputato, il giudice provvede con
sentenza. 
 
  Se in seguito si accerta che la morte fu  erroneamente  dichiarata,
la sentenza di proscioglimento non piu' soggetta ad  impugnazione  si
considera come non pronunciata. Essa non  impedisce  l'azione  penale
per il medesimo fatto e contro  la  stessa  persona,  salvo  che  sia
sopravvenuta una causa estintiva del reato o per la quale non si puo'
procedere.