Art. 89 (Dubbio sulla morte dell'imputato) In ogni stato e grado del procedimento, quando sorge fondato dubbio sull'esistenza in vita dell'imputato, il giudice dispone con ordinanza la sospensione del procedimento. Tale sospensione non impedisce il compimento degli atti necessari per l'accertamento del reato. Se in seguito e' accertata l'esistenza in vita dell'imputato, la predetta ordinanza e' revocata e il procedimento penale riprende il suo corso. Se risulta la morte dell'imputato, il giudice provvede con sentenza. Se in seguito si accerta che la morte fu erroneamente dichiarata, la sentenza di proscioglimento non piu' soggetta ad impugnazione si considera come non pronunciata. Essa non impedisce l'azione penale per il medesimo fatto e contro la stessa persona, salvo che sia sopravvenuta una causa estintiva del reato o per la quale non si puo' procedere.