Art. 90 (Inammissibilita' di un secondo giudizio) L'imputato condannato o prosciolto anche in contumacia con sentenza divenuta irrevocabile non puo' essere di nuovo sottoposto a procedimento penale per il medesimo fatto, neppure se questo viene diversamente considerato per il titolo, per il grado o per le circostanze, salvo quanto e' disposto negli articoli 17, 89 e 402. Se cio' nonostante viene di nuovo iniziato procedimento penale, il giudice in ogni stato e grado del procedimento pronuncia sentenza con cui dichiara non doversi procedere perche' l'azione penale non poteva essere esercitata.