(Codice di procedura penale-art. 90)
 
                               Art. 90 
 
              (Inammissibilita' di un secondo giudizio) 
 
  L'imputato condannato o prosciolto anche in contumacia con sentenza
divenuta  irrevocabile  non  puo'  essere  di  nuovo   sottoposto   a
procedimento penale per il medesimo fatto, neppure  se  questo  viene
diversamente considerato per  il  titolo,  per  il  grado  o  per  le
circostanze, salvo quanto e' disposto negli articoli 17, 89 e 402. 
 
  Se cio' nonostante viene di nuovo iniziato procedimento penale,  il
giudice in ogni stato e grado del procedimento pronuncia sentenza con
cui dichiara non doversi procedere perche' l'azione penale non poteva
essere esercitata.