Art. 73. Art. 4 Legge 4 giugno 1899, n. 191. Art. 19 Regolamento 25 agosto 1899, n. 350. Agli effetti dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile, le congrue ed i supplementi di congrua corrisposti sui bilanci del Fondo per il culto e del Fondo di beneficenza e di religione nella citta' di Roma, sia per concessione delle amministrazioni suddette, sia per concessione anteriore dello Stato, qualunque ne sia l'origine e la causa, devono essere classificati tutti indistintamente nella categoria C stabilita dall'art. 54 del testo unico di legge per l'imposta sui redditi di ricchezza mobile, approvato con R. decreto 24 agosto 1877, n. 4021. L'imposta di cui sopra e' pagata direttamente dalle amministrazioni suddette, senza diritto a rivalsa da parte delle medesime verso gli investiti.