(Testo Unico-art. 73)
 
                              Art. 73. 
 
 
Art. 4 Legge 4 giugno 1899, n. 191. Art.  19  Regolamento  25  agosto
                            1899, n. 350. 
 
  Agli effetti dell'imposta  sui  redditi  di  ricchezza  mobile,  le
congrue ed i supplementi di congrua corrisposti sui bilanci del Fondo
per il culto e del Fondo di beneficenza e di religione  nella  citta'
di Roma, sia per concessione delle amministrazioni suddette, sia  per
concessione anteriore dello Stato, qualunque ne sia  l'origine  e  la
causa,  devono  essere  classificati  tutti   indistintamente   nella
categoria C stabilita dall'art. 54  del  testo  unico  di  legge  per
l'imposta sui redditi di ricchezza mobile, approvato con  R.  decreto
24 agosto 1877, n. 4021. 
  L'imposta di cui sopra e' pagata direttamente dalle amministrazioni
suddette, senza diritto a rivalsa da parte delle medesime  verso  gli
investiti.