(Testo Unico-art. 74)
 
                              Art. 74. 
 
 
Art. 31 Regolamento 25 agosto 1899, n. 350. Art. 30 R.  decreto-legge
                       7 gennaio 1926, n. 13. 
 
  Gli eredi del titolare di un beneficio avente  diritto  ad  assegni
per supplemento di congrua, per indennita' di decime, o per spese  di
culto, possono richiedere gli assegni che sarebbero spettati al  loro
dante causa, anche  se  questi  non  ne  avesse  ancora  ottenuto  la
liquidazione al momento del decesso, purche' per altro ne abbia fatta
regolare domanda e salva sempre la prescrizione di cui all'art. 79. 
  Inoltre e' fatto salvo agli eredi il diritto a richiedere, entro  5
anni dall'apertura della successione, gli assegni  concessi  al  loro
autore, da questo non ancora riscossi alla data  del  decesso  e  non
colpiti dalla prescrizione suddetta.