Art. 74. Art. 31 Regolamento 25 agosto 1899, n. 350. Art. 30 R. decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 13. Gli eredi del titolare di un beneficio avente diritto ad assegni per supplemento di congrua, per indennita' di decime, o per spese di culto, possono richiedere gli assegni che sarebbero spettati al loro dante causa, anche se questi non ne avesse ancora ottenuto la liquidazione al momento del decesso, purche' per altro ne abbia fatta regolare domanda e salva sempre la prescrizione di cui all'art. 79. Inoltre e' fatto salvo agli eredi il diritto a richiedere, entro 5 anni dall'apertura della successione, gli assegni concessi al loro autore, da questo non ancora riscossi alla data del decesso e non colpiti dalla prescrizione suddetta.