(Testo Unico-art. 75)
 
                              Art. 75. 
 
 
Art. 10 R. decreto 28 febbraio 1924, n. 354. Art. 31 R. decreto-legge
                       7 gennaio 1926, n. 13. 
 
  L'ammontare dell'assegno da corrispondersi agli  aventi  diritto  a
supplemento, non puo' eccedere  la  somma  rispettivamente  stabilita
come limite della congrua, non ostante la esistenza di oneri e  pesi.
E' fatta eccezione soltanto, a decorrere dal 1° luglio 1925,  per  la
spesa del vice parroco, cappellano  o  coadiutore,  entro  il  limite
minimo indicato nell'articolo 17.