Art. 75. Art. 10 R. decreto 28 febbraio 1924, n. 354. Art. 31 R. decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 13. L'ammontare dell'assegno da corrispondersi agli aventi diritto a supplemento, non puo' eccedere la somma rispettivamente stabilita come limite della congrua, non ostante la esistenza di oneri e pesi. E' fatta eccezione soltanto, a decorrere dal 1° luglio 1925, per la spesa del vice parroco, cappellano o coadiutore, entro il limite minimo indicato nell'articolo 17.