(Testo Unico-art. 76)
 
                              Art. 76. 
 
 
           Art. 4 R. decreto-legge 7 maggio 1927, n. 694. 
 
  Fermi rimanendo i limiti di congrua stabiliti dalla presente legge,
con decorrenza dal 1°  giugno  1927  agli  assegni  supplementari  di
congrua viene applicata una riduzione pari ad un ventesimo dei limiti
stessi. Detta riduzione non puo'  superare  l'ammontare  dell'assegno
supplementare e in ogni caso non e' applicabile al limite delle spese
di culto.