Art. 76. Art. 4 R. decreto-legge 7 maggio 1927, n. 694. Fermi rimanendo i limiti di congrua stabiliti dalla presente legge, con decorrenza dal 1° giugno 1927 agli assegni supplementari di congrua viene applicata una riduzione pari ad un ventesimo dei limiti stessi. Detta riduzione non puo' superare l'ammontare dell'assegno supplementare e in ogni caso non e' applicabile al limite delle spese di culto.