(Testo Unico-art. 77)
 
                              Art. 77. 
 
 
Art. 5 R.  decreto  2  ottobre  1921,  n.  1409.  Art.  21  e  22  R.
                decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 13. 
 
  Le liquidazioni  divenute  definitive  ai  termini  del  capo  VII,
possono  essere   modificate,   di   ufficio   o   dietro   richiesta
dell'investito, se siano accertati aumenti o diminuzioni del  reddito
netto beneficiario, dipendenti  da  cause  permanenti  e  di  effetto
continuativo nell'asse  o  consistenza  patrimoniale  del  beneficio,
escluse le alienazioni di cespiti per miglioramento di  immobili  del
beneficio compresa la casa canonica e l'episcopio. 
  Le modificazioni devono limitarsi alle partite  dell'attivo  e  del
passivo, alle quali si riferiscono le accennate variazioni. 
  La nuova liquidazione, se fatta  di  ufficio,  ha  effetto  dal  1°
gennaio o 1° luglio immediatamente successivo alla data  del  decreto
di approvazione,  salvo  che  il  pagamento  dell'assegno  sia  stato
sospeso con decorrenza anteriore al 30 gennaio 1926, nel qual caso ha
effetto dalla data di sospensione del pagamento.