Art. 77. Art. 5 R. decreto 2 ottobre 1921, n. 1409. Art. 21 e 22 R. decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 13. Le liquidazioni divenute definitive ai termini del capo VII, possono essere modificate, di ufficio o dietro richiesta dell'investito, se siano accertati aumenti o diminuzioni del reddito netto beneficiario, dipendenti da cause permanenti e di effetto continuativo nell'asse o consistenza patrimoniale del beneficio, escluse le alienazioni di cespiti per miglioramento di immobili del beneficio compresa la casa canonica e l'episcopio. Le modificazioni devono limitarsi alle partite dell'attivo e del passivo, alle quali si riferiscono le accennate variazioni. La nuova liquidazione, se fatta di ufficio, ha effetto dal 1° gennaio o 1° luglio immediatamente successivo alla data del decreto di approvazione, salvo che il pagamento dell'assegno sia stato sospeso con decorrenza anteriore al 30 gennaio 1926, nel qual caso ha effetto dalla data di sospensione del pagamento.