Art. 78. Art. 21 e 22 R. decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 13. Indipendentemente dal disposto di cui al precedente articolo, e' nell'insindacabile facolta' dell'amministrazione di procedere d'ufficio alla revisione generale della liquidazione del supplemento di congrua, quando, per qualsiasi causa, tenuto conto eventualmente del secondo comma dell'art. 22, siasi verificato un aumento nel complesso dell'annuale reddito netto beneficiario. Negli accertamenti, nelle revisioni e nella conseguente rettifica dovranno essere osservati i criteri, i limiti e le modalita' stabilite dalle vigenti disposizioni in materia di supplemento di congrua, con riferimento, per le variazioni di reddito e degli oneri correlativi, allo stato di fatto e di diritto del beneficio al momento della revisione. La nuova liquidazione ha sempre effetto dal l° gennaio, o dal 1° luglio immediatamente successivo alla data del decreto di approvazione, salvo che il pagamento dell'assegno sia stato sospeso con decorrenza anteriore al 30 gennaio 1926, nel qual caso ha effetto dalla data di sospensione del pagamento.