(Testo Unico-art. 78)
 
                              Art. 78. 
 
 
        Art. 21 e 22 R. decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 13. 
 
  Indipendentemente dal disposto di cui al  precedente  articolo,  e'
nell'insindacabile   facolta'   dell'amministrazione   di   procedere
d'ufficio alla revisione generale della liquidazione del  supplemento
di congrua, quando, per qualsiasi causa, tenuto  conto  eventualmente
del secondo comma dell'art.  22,  siasi  verificato  un  aumento  nel
complesso dell'annuale reddito netto beneficiario. 
  Negli accertamenti, nelle revisioni e nella  conseguente  rettifica
dovranno  essere  osservati  i  criteri,  i  limiti  e  le  modalita'
stabilite dalle vigenti disposizioni in  materia  di  supplemento  di
congrua, con riferimento, per le variazioni di reddito e degli  oneri
correlativi, allo stato di  fatto  e  di  diritto  del  beneficio  al
momento della revisione. 
  La nuova liquidazione ha sempre effetto dal l° gennaio,  o  dal  1°
luglio  immediatamente  successivo   alla   data   del   decreto   di
approvazione, salvo che il pagamento dell'assegno sia  stato  sospeso
con decorrenza anteriore al 30 gennaio 1926, nel qual caso ha effetto
dalla data di sospensione del pagamento.