Art. 79. Art. 6 R. decreto 2 ottobre 1921, n. 1409. Art. 29 R. decreto 2 luglio 1922, n. 910. Le annualita' degli assegni liquidati o da liquidare a qualsiasi titolo in forza delle norme contenute nella presente legge e quelle degli assegni gia' erariali, o per indennita' di decime, si prescrivono in 5 anni.