(Testo Unico-art. 79)
 
                              Art. 79. 
 
 
Art. 6 R. decreto 2 ottobre 1921, n.  1409.  Art.  29  R.  decreto  2
                        luglio 1922, n. 910. 
 
  Le annualita' degli assegni liquidati o da  liquidare  a  qualsiasi
titolo in forza delle norme contenute nella presente legge  e  quelle
degli  assegni  gia'  erariali,  o  per  indennita'  di  decime,   si
prescrivono in 5 anni.