Art. 80. Art. 32 R. decreto 2 luglio 1922, n. 910. Art. 14 R. decreto-legge 28 febbraio 1924, n. 354. Art. 26 R. decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 13. Art. 6 del Concordato con la Santa Sede reso esecutivo con l'articolo 1 della Legge 7 maggio 1929, n. 810. Gli stipendi e gli altri assegni, di cui godono gli ecclesiastici in ragione del loro ufficio sono esenti da sequestro e da pignoramento nella stessa misura stabilita per gli stipendi e gli assegni degli impiegati dello Stato. E' ammessa la cessione degli assegni sopraindicati, fino alla concorrenza di un quinto solo in scomputo o a garanzia di debiti contratti o da contrarsi con la prescritta autorizzazione nell'interesse del beneficio o della chiesa. Quando risulti che l'investito abbia riscosso somme non dovutegli l'amministrazione ha facolta' di ritenerne l'intero importo nel pagamento di assegni e relativi arretrati, anche se questi siano dovuti per altro beneficio, salva sempre ogni altra azione.