(Testo Unico-art. 81)
 
                              Art. 81. 
 
 
Art. 33 Regolamento 25  agosto  1899,  n.  350.  Art.  21  e  26  del
Concordato con la Santa Sede, reso esecutivo con l'articolo  1  della
                    Legge 27 maggio 1929, n. 810. 
 
  Nel caso di sequestro del beneficio per ragioni di conservazione  o
tutela,  il  pagamento  del  supplemento  di  congrua   continua   ad
effettuarsi all'investito.