Art. 81. Art. 33 Regolamento 25 agosto 1899, n. 350. Art. 21 e 26 del Concordato con la Santa Sede, reso esecutivo con l'articolo 1 della Legge 27 maggio 1929, n. 810. Nel caso di sequestro del beneficio per ragioni di conservazione o tutela, il pagamento del supplemento di congrua continua ad effettuarsi all'investito.