Art. 82. Art. 25 Legge 27 maggio 1929, n. 848. Gli assegni per congrua, supplementi di congrua, spese di culto, indennita' di decime, o altro titolo, sono corrisposti dalle amministrazioni del Fondo per il culto e del Fondo di beneficenza e di religione nella citta' di Roma: a) dalla data della bolla di nomina, per le provviste ecclesiastiche posteriori all'entrata in vigore della legge 27 maggio 1929, n. 810; b) dalla data del civile riconoscimento per le provviste ecclesiastiche munite di R. Placet o di R. Exequatur anteriormente alla entrata in vigore della legge stessa; c) dal 7 giugno 1929, per le provviste ecclesiastiche anteriori, ma non munite di civile riconoscimento all'entrata in vigore della legge di cui sopra.