(Testo Unico-art. 82)
 
                              Art. 82. 
 
 
                Art. 25 Legge 27 maggio 1929, n. 848. 
 
  Gli assegni per congrua, supplementi di congrua,  spese  di  culto,
indennita'  di  decime,  o  altro  titolo,  sono  corrisposti   dalle
amministrazioni del Fondo per il culto e del Fondo di  beneficenza  e
di religione nella citta' di Roma: 
    a)  dalla  data  della  bolla  di  nomina,   per   le   provviste
ecclesiastiche posteriori all'entrata in vigore della legge 27 maggio
1929, n. 810; 
    b)  dalla  data  del  civile  riconoscimento  per  le   provviste
ecclesiastiche munite di R. Placet o di  R.  Exequatur  anteriormente
alla entrata in vigore della legge stessa; 
    c) dal 7 giugno 1929, per le provviste ecclesiastiche  anteriori,
ma non munite di civile riconoscimento all'entrata  in  vigore  della
legge di cui sopra.