Art. 83. Art. 35 R. decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 13. E' abrogato l'art. 4 del R. decreto 8 luglio 1880, n. 5559, e si applicano anche ai giudizi sostenuti dalla Avvocatura dello Stato nell'interesse delle amministrazioni del Fondo per il culto e del Fondo di beneficenza e di religione nella citta' di Roma le disposizioni degli articoli 18 e 19 del testo unico approvato con R. decreto 24 novembre 1923, n. 1303.