(Testo Unico-art. 83)
 
                              Art. 83. 
 
 
           Art. 35 R. decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 13. 
 
  E' abrogato l'art. 4 del R. decreto 8 luglio 1880, n.  5559,  e  si
applicano anche ai giudizi sostenuti  dalla  Avvocatura  dello  Stato
nell'interesse delle amministrazioni del Fondo per  il  culto  e  del
Fondo  di  beneficenza  e  di  religione  nella  citta'  di  Roma  le
disposizioni degli articoli 18 e 19 del testo unico approvato con  R.
decreto 24 novembre 1923, n. 1303.