Art. 85. Art. 37 Regolamento 25 agosto 1899, n. 350. Art. 30 R. decreto 2 luglio 1922, n. 910. I notai, i conservatori degli archivi notarili, i direttori degli archivi provinciali o di Stato, ed in genere tutti coloro che sono investiti di pubblico ufficio, hanno l'obbligo di ottemperare alle richieste dell'amministrazione del Fondo per il culto e di rilasciare gratuitamente i certificati, gli estratti e le copie che venissero domandati agli effetti dell'applicazione della presente legge e del regolamento per la sua esecuzione. I certificati, gli estratti e le copie richieste dall'amministrazione del Fondo per il culto, o da presentarsi direttamente dagli interessati, agli effetti suindicati, saranno redatti in carta libera.