(Testo Unico-art. 85)
 
                              Art. 85. 
 
 
Art. 37 Regolamento 25 agosto 1899, n. 350.  Art.  30  R.  decreto  2
                        luglio 1922, n. 910. 
 
  I notai, i conservatori degli archivi notarili, i  direttori  degli
archivi provinciali o di Stato, ed in genere tutti  coloro  che  sono
investiti di pubblico ufficio, hanno l'obbligo  di  ottemperare  alle
richieste dell'amministrazione del Fondo per il culto e di rilasciare
gratuitamente i certificati, gli estratti e le  copie  che  venissero
domandati agli effetti dell'applicazione della presente legge  e  del
regolamento per la sua esecuzione. 
  I   certificati,   gli    estratti    e    le    copie    richieste
dall'amministrazione  del  Fondo  per  il  culto,  o  da  presentarsi
direttamente dagli  interessati,  agli  effetti  suindicati,  saranno
redatti in carta libera.