Art. 42. Art. 22 R. decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 13. Gli Uffici per gli affari di culto debbono dare notizia all'amministrazione del Fondo per il culto di tutti i cambiamenti e trasformazioni nel patrimonio beneficiario di enti aventi diritto a supplemento di congrua, di volta in volta che dette variazioni si verifichino. Gli investiti che intendano avvalersi della facolta' loro conferita dall'art. 77 del testo unico, possono farne richiesta mediante documentata domanda all'amministrazione del Fondo per il culto. Alle modifiche delle relative liquidazioni, questa provvede con decreto da registrarsi alla Corte dei conti, salvo l'eventuale reclamo al Consiglio di amministrazione.