(Regolamento-art. 42)
 
                              Art. 42. 
 
           Art. 22 R. decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 13. 
 
  Gli  Uffici  per  gli  affari  di  culto   debbono   dare   notizia
all'amministrazione del Fondo per il culto di tutti i  cambiamenti  e
trasformazioni nel patrimonio beneficiario di enti aventi  diritto  a
supplemento di congrua, di volta in volta  che  dette  variazioni  si
verifichino. 
 
  Gli investiti che intendano avvalersi della facolta' loro conferita
dall'art. 77  del  testo  unico,  possono  farne  richiesta  mediante
documentata domanda all'amministrazione del Fondo per il culto. 
 
  Alle modifiche delle relative  liquidazioni,  questa  provvede  con
decreto da  registrarsi  alla  Corte  dei  conti,  salvo  l'eventuale
reclamo al Consiglio di amministrazione.