(Regolamento-art. 43)
 
                              Art. 43. 
 
           Art. 22 R. decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 13. 
 
  Gli   Uffici   per   gli   affari   di   culto   debbono    inviare
all'amministrazione del Fondo per il  culto  una  copia  dello  stato
attivo e passivo dei benefici congruati, ogni qual volta  avvenga  la
consegna dei relativi beni in caso di vacanza. 
 
  Sono inoltre tenuti  ad  inviare  all'amministrazione  predetta  un
estratto degli atti  legali  venuti  a  loro  conoscenza,  dai  quali
risulti un aumento del reddito dei benefici. 
 
  Fino a che non avra' effetto la  nuova  liquidazione  compilata  in
conseguenza della revisione generale di cui all'articolo 78 del testo
unico, viene corrisposto l'assegno gia' concesso con la  liquidazione
precedente, salvo il disposto dell'art. 69 del testo unico.