Art. 43. Art. 22 R. decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 13. Gli Uffici per gli affari di culto debbono inviare all'amministrazione del Fondo per il culto una copia dello stato attivo e passivo dei benefici congruati, ogni qual volta avvenga la consegna dei relativi beni in caso di vacanza. Sono inoltre tenuti ad inviare all'amministrazione predetta un estratto degli atti legali venuti a loro conoscenza, dai quali risulti un aumento del reddito dei benefici. Fino a che non avra' effetto la nuova liquidazione compilata in conseguenza della revisione generale di cui all'articolo 78 del testo unico, viene corrisposto l'assegno gia' concesso con la liquidazione precedente, salvo il disposto dell'art. 69 del testo unico.