(Regolamento-art. 44)
 
                              Art. 44. 
 
Art. 29 e 34 Regolamento 25 agosto 1899, n. 350. Art. 9, 14 e  21  R.
                   decreto 2 luglio 1922, n. 910. 
 
  Eseguita la liquidazione del supplemento di congrua, in  base  alla
medesima e' provveduto alla inscrizione nel ruolo delle  spese  fisse
della partita al nome dell'investito per  il  pagamento  dell'assegno
supplementare,  salve  le   variazioni   e   le   compensazioni   che
occorressero, dopo che la liquidazione sara' divenuta definitiva. 
 
  Fermo il disposto degli articoli  33  e  34  riguardanti  il  clero
sardo, il pagamento e' fatto  a  rate  semestrali  posticipate,  alle
scadenze del 31 marzo e 30 settembre di ogni anno. 
 
  Gli assegni dovuti agli economi spirituali  sono  pagati  invece  a
rate trimestrali posticipate alle scadenze del 31 marzo,  30  giugno,
30 settembre e 31 dicembre di ogni anno.