Art. 44. Art. 29 e 34 Regolamento 25 agosto 1899, n. 350. Art. 9, 14 e 21 R. decreto 2 luglio 1922, n. 910. Eseguita la liquidazione del supplemento di congrua, in base alla medesima e' provveduto alla inscrizione nel ruolo delle spese fisse della partita al nome dell'investito per il pagamento dell'assegno supplementare, salve le variazioni e le compensazioni che occorressero, dopo che la liquidazione sara' divenuta definitiva. Fermo il disposto degli articoli 33 e 34 riguardanti il clero sardo, il pagamento e' fatto a rate semestrali posticipate, alle scadenze del 31 marzo e 30 settembre di ogni anno. Gli assegni dovuti agli economi spirituali sono pagati invece a rate trimestrali posticipate alle scadenze del 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre di ogni anno.