(Regolamento-art. 45)
 
                              Art. 45. 
 
Art. 30 Regolamento 25 agosto 1899, n. 350.  Art.  14  R.  decreto  2
ottobre 1921, n. 1409. Art. 9, 14 e 21 R. decreto 2 luglio  1922,  n.
        910. Art. 11 R. decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 13. 
 
  Per ottenere il pagamento di ciascuna rata semestrale,  l'investito
deve far pervenire alla Sezione tesoro della  Intendenza  di  finanza
della provincia il certificato comprovante  essere  egli  tuttora  in
possesso del beneficio e di avere esercitate le funzioni del  proprio
ufficio. 
 
  Tale certificato, in data non anteriore alla scadenza della rata da
pagarsi, e' rilasciato ed  autenticato  col  proprio  suggello  dalla
Curia diocesana sul modulo fornito dall'amministrazione del Fondo per
il culto. 
 
  Nel caso in cui nella liquidazione di congrua  siasi  tenuto  conto
della spesa per il mantenimento del coadiutore, e' necessario che dal
certificato risulti chi ne eserciti le funzioni e che esso continui a
prestare servizio a spese dell'investito. 
 
  L'esenzione dal bollo di cui all'art. 181 parte III  della  tariffa
annessa al testo unico 30 dicembre 1923, n. 3268, e' estesa anche  ai
certificati di cui sopra relativi ad assegni non eccedenti le L.  500
annue.