Art. 45. Art. 30 Regolamento 25 agosto 1899, n. 350. Art. 14 R. decreto 2 ottobre 1921, n. 1409. Art. 9, 14 e 21 R. decreto 2 luglio 1922, n. 910. Art. 11 R. decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 13. Per ottenere il pagamento di ciascuna rata semestrale, l'investito deve far pervenire alla Sezione tesoro della Intendenza di finanza della provincia il certificato comprovante essere egli tuttora in possesso del beneficio e di avere esercitate le funzioni del proprio ufficio. Tale certificato, in data non anteriore alla scadenza della rata da pagarsi, e' rilasciato ed autenticato col proprio suggello dalla Curia diocesana sul modulo fornito dall'amministrazione del Fondo per il culto. Nel caso in cui nella liquidazione di congrua siasi tenuto conto della spesa per il mantenimento del coadiutore, e' necessario che dal certificato risulti chi ne eserciti le funzioni e che esso continui a prestare servizio a spese dell'investito. L'esenzione dal bollo di cui all'art. 181 parte III della tariffa annessa al testo unico 30 dicembre 1923, n. 3268, e' estesa anche ai certificati di cui sopra relativi ad assegni non eccedenti le L. 500 annue.