(Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 63)
 
                              Art. 63. 
 
                        (Art. 62 T. U. 1926). 
 
  Salvo quanto sara' disposto con legge speciale circa  l'impianto  e
l'esercizio dei depositi di olii minerali, loro derivati  e  residui,
sara' provveduto con regolamento speciale da approvarsi  con  decreto
del Ministro dell'Interno, alla classificazione  delle  sostanze  che
presentano pericolo di scoppio o di incendio e saranno  stabilite  le
norme  da  osservarsi  per  l'impianto  e  l'esercizio  dei  relativi
opifici,  stabilimenti  e  depositi,  e  per  il  trasporto  di  tali
sostanze, compresi gli olii minerali, loro derivati e residui.