Art. 51. (Art. 5, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227). Fino al limite di L. 30.000 le spese possono essere eseguite in economia, secondo le norme stabilite dal regolamento interno di cui all'art. 44. Tutte le spese eccedenti il limite anzidetto sono effettuate in seguito a gara pubblica o a licitazione privata, su deliberazione del Consiglio di amministrazione. In casi eccezionali o di urgenza, il Consiglio puo', con deliberazione motivata, prescindere dalla gara o dalla licitazione anche per spese superiori alle lire 30.000, ma non eccedenti le lire 100.000. Per spese eccedenti le lire 100.000 la omissione di tali formalita' deve essere autorizzata dal Ministro dell'educazione nazionale. Tutte le deliberazioni dei Consigli d'amministrazione concernenti alienazioni o trasformazioni del patrimonio o contrattazione di aiutai sono esecutive quando abbiano riportato l'approvazione del Ministro dell'educazione nazionale.