(Testo unico-art. 51)
                              Art. 51. 
 
         (Art. 5, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227). 
 
  Fino al limite di L. 30.000 le spese  possono  essere  eseguite  in
economia, secondo le norme stabilite dal regolamento interno  di  cui
all'art. 44. 
  Tutte le spese eccedenti il limite  anzidetto  sono  effettuate  in
seguito a gara pubblica o a licitazione privata, su deliberazione del
Consiglio di amministrazione. 
  In  casi  eccezionali  o  di  urgenza,  il  Consiglio   puo',   con
deliberazione motivata, prescindere dalla gara  o  dalla  licitazione
anche per spese superiori alle lire 30.000, ma non eccedenti le  lire
100.000. 
  Per spese eccedenti le lire 100.000 la omissione di tali formalita'
deve essere autorizzata dal Ministro dell'educazione nazionale. 
  Tutte le deliberazioni dei Consigli  d'amministrazione  concernenti
alienazioni o  trasformazioni  del  patrimonio  o  contrattazione  di
aiutai sono esecutive quando  abbiano  riportato  l'approvazione  del
Ministro dell'educazione nazionale.